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In questo periodo di grande incertezza sia per quanto riguarda il benessere e la salute degli individui sia per ciò che interessa il commercio e l’economia globale, ci troviamo ad affrontare una problematica che coinvolge gran parte dell’import-export. Con l’avvento della pandemia si sono registrati molti ritardi per quanto concerne i tempi di consegna della merce e di chiusura degli stabilimenti produttivi che, di conseguenza, hanno creato non pochi problemi agli accordi commerciali. Vincenti sono state le strategie adottate da quelle aziende che nei loro contratti hanno previsto una clausola riguardante la “causa di forza maggiore” la quale li esonerava da inadempimenti e responsabilità dovute ad eventi straordinari ed imprevedibili non imputabili agli stessi. Tali clausole hanno portato, dunque, ad un esonero di responsabilità per le aziende che al contrario avrebbero potuto avere non poche noie nel dimostrare la loro impossibilità di adempiere l’obbligazione. Oltre alla previsione di questa clausola, è di fondamentale importanza, soprattutto ora che siamo in piena emergenza, anche l’individuazione del termine di consegna incoterms scelto nel proprio contratto. Su tale ultimo aspetto, però, vi è da dire che la scelta dell’incoterms non poteva e non può essere frutto della prevenzione di un possibile evento catastrofico imprevedibile ma, besì, di una scelta prettamente commerciale. Invero, la scelta del termine da utilizzare per il reso della merce individua, fra l’altro, il momento esatto in cui la responsabilità giuridica passa dal venditore all’acquirente. Per ipotesi, se un’azienda di Bergamo avesse venduto, subito prima del lockdown, suoi prodotti ad una società statunitense prevedendo come termine di consegna “EXW” (franco fabbrica), tutta la responsabilità per il trasporto sarebbe ricaduta sull’acquirente statunitense il quale, visto le difficoltà inerenti ai tempi di lavorazione per i trasporti in un momento così arduo, non avrebbe potuto certamente invocare una causa di forza maggiore. In questo caso il ritardo nella consegna della merce alla società statunitense non sarà causa di risoluzione contrattuale in quanto lo stesso risultava essere già concluso al momento del pagamento del prezzo e, dunque, al momento della consegna della merce imballata e pronta per il ritiro nel magazzino di Bergamo. La scelta commerciale del termine di consegna “franco fabbrica” del venditore di Bergamo si sarebbe rivelata fortunosa. Non si potrebbe dire lo stesso se il venditore in questione avesse scelto un’altra resa della merce, ad esempio “CIF” o “FOB”, che avrebbe comportato un espandersi della sua responsabilità financo alla consegna nel magazzino della società negli stati uniti. Una scelta attenta del termine di resa alla consegna della merce potrà essere un deterrente per gli inconvenienti soprattutto in questi momenti di forte incertezza in cui ci troviamo a convivere con il problema.

Vi è da dire, però, che proprio nel momento dell’accadimento dell’evento “dannoso” potremmo avere problemi ben più importanti del semplice ritardo nella consegna della merce. Per esempio potremmo avere una chiusura dell’impianto di produzione sempre dell’ipotetica azienda di Bergamo la quale, non potendo produrre quel bene oggetto del contratto di fornitura con la società statunitense a causa del sopravvenire della Pandemia, non potrà più adempiere alla propria obbligazione. Pertanto, in questo caso si prescinde dal termine di resa della merce e si potrà ovviare solamente con la previsione di una clausola contrattuale ad hoc e, in ogni caso, con il buon senso delle parti per evitare lungaggini processuali o anche arbitrati internazionali.

Si approfondirà in seguito la scelta del termine incoterms migliore da adottare in questi momenti (che potrà variare a seconda del caso concreto) mentre, ora, vedremo quali previsioni normative allo stato sono vigenti in materia di “forza maggiore”. In prima battuta è bene ricordare che neppure nell’ordinamento italiano vi è una vera e propria norma che prevede in modo esplicito la “forza maggiore”. Quest’ultima possiamo rinvenirla nella previsione normativa di cui all’art. 1467 C.C. rubricata con il nome “contratto con prestazioni corrispettive” nella quale il legislatore nazionale ha cercato di raggruppare una serie di fattispecie in cui il debitore non sia responsabile nei confronti del creditore per fatti straordinari ed imprevedibili a lui non imputabili. Così statuendo l’art. 1467 C.C. riconosce al debitore che si trovi in questa situazione lo strumento della risoluzione contrattuale. Infine, il terzo comma dà facoltà alla parte contro cui è stata intimata la risoluzione del contratto di evitarla offrendo una modifica delle condizioni e riportare il contratto ad equità. La giurisprudenza di legittimità, poi, ha formulato un assunto con specifico riguardo alla causa di forza maggiore statuendo che si tratta di “un impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento” (Cass. Civ. n. 6213/2020; cfr anche Cass. n. 6076/2017; Cass. n. 13148/2016; n. 864/2016 e n. 25/2016).

In ogni caso, anche in una situazione come l’attuale emergenza Covid-19, non c’è un automatismo per cui tutti gli inadempimenti siano giustificati ma tale valutazione dovrà essere fatta caso per caso e, soprattutto, mediante una prova del nesso eziologico intercorrente tra la grave crisi mondiale e l’inesigibilità della prestazione. La situazione diviene più complessa in ambito internazionale laddove si trova un mare magnum di ordinamenti che, per la loro conformazione e natura, risultano molto diversi tra loro. Se per la natura stessa del nostro ordinamento ci troviamo ad essere più simili all’ordinamento Francese e abbiamo una normativa più o meno simile alla loro, lo stesso non può dirsi per tutti quegli ordinamenti di common law i quali non hanno una definizione nemmeno lontanamente simile di tale istituto.

Diviene di fondamentale importanza, da parte degli operatori e delle parti, l’inserzione di clausole apposite nei contratti che, seppur in maniera generica (appunto perché non prevedibili), disciplinino il rapporto in essere nel caso di eventi non controllabili. In ambito internazionale la Convenzione di Vienna del 1980 ha fornito l’indicazione in merito alle cause di forza maggiore nella sua previsione normativa di cui all’art. 79 definendo tre punti essenziali della stessa: 1- l’estraneità dell’accadimento dalla sfera di controllo dell’obbligato; 2- la non prevedibilità dell’evento al momento della stipulazione del contratto; 3- l’insormontabilità del fatto impedente o dei suoi esiti. Tale norma viene poi richiamata anche dalla ICC (International Chamber of Commerce) laddove ha recepito questi tre punti anche in una previsione di clausola “standardizzata” – Force Majeure Clause – da apporre nei singoli contratti commerciali. Ad esempio, un operatore non esperto che non intendesse redigere esso stesso una clausola ad hoc per paura di dimenticare alcune delle condizioni potrebbe richiamare direttamente la ICC Clause nei suoi contratti al fine di evitare sgradevoli situazioni. Infine vanno ricordati i principi dell’Unidroit, l’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato, secondo cui le cause di forza maggiore sono quelle che esulano dal controllo della parte obbligata ed implicano un impedimento, o delle conseguenze, che la parte non poteva prevedere al momento della stipula del contratto, che non poteva evitare o superare. In definitiva si possono dedurre da queste argomentazioni due casi:

  1. caso in cui nel contratto c’è la clausola c.d. di “forza maggiore”: chi se ne vorrà avvalere lo dovrà notiziare mediante notifica alla controparte fornendo ogni utile informazione atta a giustificarne l’utilizzo e dichiarando la propria volontà di risolvere il contratto;
  2. caso in cui non si è prevista alcuna clausola: si dovrà analizzare caso per caso ogni contratto al fine di verificare la legge applicabile e, dunque, l’eventuale esistenza di una causa di giustificazione normata in quel dato ordinamento.

Nella situazione attuale di grave crisi e, specificatamente, di incertezza sulla norma che dovrà essere applicata, è bene sempre attuare una prevenzione mirata mediante la previsione di una clausola ad hoc espressamente richiamata nel contratto finalizzata ad evitare qualsivoglia tipo di dubbio interpretativo.

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