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New Deal – Trade and Cooperation Agreement (TCA)

 (aggiornamento Brexit 31/12/2020)

Raggiunto l’accordo sul commercio e la cooperazione tra l’Europa e la Gran Bretagna (24.12.2020) starà agli operatori economici organizzarsi per affrontare le novità in ambito doganale.

Come risaputo le operazioni doganali saranno obbligatorie (EX – IM) e potranno essere espletate anche mediante il sistema di transito comune (CTC) che permette un più rapido passaggio nei punti nevralgici di confine.

Tralasciando i nuovi sistemi Smart Border lato UE ed il tanto atteso Goods Vehicle Movement Service (GVMS) del Regno Unito entriamo nel merito dell’accordo vedendo subito le novità sostanziali in termini di origine preferenziale.

Invero su questo si basa tutto il meccanismo che permetterà agli operatori di azzerare il dazio e, di conseguenza, di continuare ad essere concorrenziali sul mercato internazionale.

Quando parliamo di origine preferenziale dobbiamo sempre far riferimento alle regole di origine previste nell’accordo specifico (in questo caso le regole dettate dal TCA).

Queste ultime, per dirla con poche parole, saranno assolte e, dunque, i beni potranno essere attestati con origine preferenziale a seconda che siano prodotti interamente ottenuti ovvero prodotti sufficientemente lavorati/trasformati.

Ciò significa che per scontare il dazio un bene deve essere interamente prodotto in UE/UK oppure, se contiene materie di altri Paesi, deve aver subito delle lavorazioni che giustifichino l’acquisizione dell’origine preferenziale.

Le due macro-aree sono ulteriormente ampliate con specifiche tecniche (vedasi le regole specifiche per categoria merceologica) e con regole generali (in base al protocollo di origine).

L’operatore non avvezzo dovrà dedicare parte del suo tempo per reperire tutte le informazioni utili al fine di avere certezza di quanto poi dovrà “dichiarare” in dogana.

Questa “dichiarazione” avrà le sembianze di una attestazione di origine in fattura con le seguenti caratteristiche (ANNEX ORIG-4: TEXT OF THE STATEMENT ON ORIGIN):

(Period: from___________ to __________)

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ________) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ____________ preferential origin.

(luogo e data)_________ (nome dell’esportatore)______________.

Possiamo ben affermare che l’esportatore dovrà essere registrato al sistema REX per poter attestare l’origine preferenziale del suo prodotto.

Resta intesa la soglia di € 6.000,00 sotto la quale l’esportatore potrà dichiarare liberamente (ma sempre essendo responsabile della sua attestazione) l’origine preferenziale.

 

Il servizio per la registrazione ad Esportatore Registrato (REX) potrà essere demandato all’operatore doganale UP s.r.l. mediante procura a rappresentare l’esportatore innanzi all’Autorità.