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Un nuovo modo ecologico di fissare il prezzo del carbonio per le importazioni nell’UE

AVVIO DEL PERIODO DEFINITIVO DEL CBAM – REG. (UE) 2023/956 DEL 10/05/2023 OBBLIGHI PER GLI OPERATORI ECONOMICI

Il 1° gennaio 2026 entra nella fase definitiva il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM).

Questo meccanismo è figlio del fondamentale principio Europeo “chi inquina paga” e rientra nella strategia di crescita dell’Unione Europea lanciata nel 2019 denominata “Green Deal” che mira a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, ovvero zero emissioni nette di gas serra.

Il CBAM, meccanismo di “tassazione del carbonio” alla frontiera, si affianca all’altro strumento denominato EU ETS (Emissions Trading System) che fissa un tetto massimo (cap-and-trade) alle emissioni di gas serra degli stabilimenti produttivi all’interno degli Stati Membri, fondamentale per raggiungere la sostenibilità ambientale imposta dal Green Deal.

CHI E QUANDO DEVE ADEGUARSI ALLA NUOVA NORMATIVA CBAM?

Gli importatori di alcuni tipi di beni (MEGLIO ELENCATI SOTTO) dovranno attivarsi per diventare dichiaranti CBAM autorizzati.

31 marzo 2026: coloro che entro tale data non avranno fatto richiesta dello status di dichiarante CBAM autorizzato non potranno più importare i beni sottoelencati.

È prevista l’esenzione “de minimis” per chi importa una quantità di materiali inferiore alle 50 tonnellate annue di massa netta cumulativa delle merci CBAM. Tale soglia non si applicherà alle importazioni di energia elettrica o idrogeno.

I beni che rientrano nella materia in esame sono:

  • Cemento;
  • Energia elettrica;
  • Concimi – ad esempio acido nitrico, acidi solfonitrici, ammoniaca, nitrati di potassio, concimi minerali;
  • Ghisa, ferro e acciaio – ed elementi da essi formati, come ad esempio tubi, serbatoi, rotaie, piastre, ma anche piloni, impalcature, lamiere, ecc.;
  • Alluminio;
  • Idrogeno.

COME DIVENTARE UN DICHIARANTE CBAM AUTORIZZATO?

I soggetti interessati alla nuova normativa dovranno attivarsi per richiedere lo status di dichiarante CBAM autorizzato trasmettendo apposita richiesta mediante il registro CBAM attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Commissione Europea.

Quest’ultima è accessibile tramite la richiesta di autorizzazione rilasciata su portale MAU doganale accessibile con SPID del Legale Rappresentante del soggetto giuridico interessato.

Affinché la domanda venga accolta, chi presenta richiesta deve:

  1. non avere commesso violazioni gravi o ripetute legate alla normativa doganale, fiscale, alle norme sugli abusi di mercato o alla normativa CBAM negli ultimi 3 anni, né condanne definitive per reati economici negli ultimi 5 anni;
  2. dimostrare di avere una solida capacità finanziaria e operativa, adeguata a gestire gli obblighi derivanti dal CBAM (ad esempio fornire garanzie se la società esiste da meno di due anni);
  3. essere stabilito nello Stato membro presso cui si presenta la domanda;
  4. disporre di un numero EORI valido.

COSA DEVE FARE IL DICHIARANTE CBAM AUTORIZZATO?

Vari sono gli adempimenti con scadenze tassative durante l’anno solare che i dichiaranti CBAM autorizzati devono adempiere per scongiurare le sanzioni previste dalla normativa.

A differenza del periodo transitorio in cui vigeva l’obbligo di rendicontazione trimestrale, nella fase definitiva vi è l’obbligo della dichiarazione annuale.

Entro il 30 settembre di ogni anno, e per la prima volta nel 2027 per le emissioni generate nel 2026, ogni dichiarante CBAM autorizzato presenterà una dichiarazione annuale contenente tutte le informazioni relative a:

  • la quantità totale di ogni tipo di merce importata durante l’anno solare precedente, espressa in megawattora per l’elettricità e in tonnellate per le altre merci;
  • le emissioni totali incorporate nelle merci di cui al punto precedente, espresse in tonnellate di emissioni di CO2e per megawattora di elettricità o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO2e per tonnellata di ciascun tipo di merce, calcolate in conformità all’articolo 7 e verificate in conformità all’articolo 8 del Regolamento CBAM;
  • copie delle relazioni di verifica, rilasciate da verificatori accreditati, ai sensi dell’articolo 8 e dell’Allegato VI.

COSA DEVE DICHIARARE IL DICHIARANTE CBAM AUTORIZZATO?

Si parte dal presupposto fondamentale che il dichiarante CBAM autorizzato dovrà, in via primaria, avere una collaborazione con il fornitore/produttore delle merci importate al fine di poter dichiarare i valori effettivi delle emissioni di CO2.

Una parte significativa degli adempimenti CBAM, infatti, consiste nel calcolo delle emissioni di CO2 incorporate nei beni importati (anche detti CO2equivalenti) siano esse emissioni dirette che emissioni indirette. Grazie a questo calcolo, è possibile stimare quanta CO2 è stata generata durante la produzione dei beni importati: è quindi fondamentale per determinare quanti certificati CBAM dovranno essere acquistati.

Durante la fase transitoria del CBAM (2023-2025) si è passati da un calcolo delle emissioni basato su fattori di emissione medi, ad un calcolo puntuale a partire dal terzo trimestre 2024. Il Regolamento UE 2025/2083 del 20 ottobre 2025, ha modificato nuovamente il criterio, introducendo un duplice approccio.

le aziende possono ora scegliere tra due metodi possibili per il calcolo delle emissioni incorporate CBAM:

  1. Valori effettivi (actual values): questo approccio prevede il calcolo effettivo delle emissioni puntuali di ogni fornitore o impianto extra-UE, basandosi su dati primari, misurazioni e report verificati.
  2. Valori standard (default values): questo secondo approccio invece si basa su fattori di emissione predefiniti, forniti dalla Commissione Europea.

ANNUARIO DELLE SCADENZE DEL CBAM – PERIODO DEFINITIVO:

  1. 01 GENNAIO: e per la prima volta dal 1° gennaio 2027, il dichiarante CBAM autorizzato garantisce che il numero di certificati CBAM sul suo conto nel registro CBAM al termine di ogni trimestre corrisponde ad almeno il 50 % delle emissioni incorporate in tutte le merci che ha importato dall’inizio dell’anno civile
  2. 01 FEBBRAIO: e per la prima volta il 01° febbraio 2027 lo Stato membro vende ai dichiaranti CBAM autorizzati stabiliti nel suo territorio i certificati CBAM attraverso la piattaforma centrale comune.
  3. 30 SETTEMBRE: e per la prima volta il 30 settembre 2027 si presenta la dichiarazione CBAM per l’anno civile precedente; Il dichiarante CBAM autorizzato garantisce che le emissioni incorporate totali riportate nella dichiarazione CBAM presentata a norma dell’articolo 6 siano verificate da un verificatore accreditato a norma dell’articolo 18, sulla base dei principi di verifica di cui all’allegato VI.
  4. 30 SETTEMBRE: e per la prima volta il 30 settembre 2027 il dichiarante CBAM autorizzato restituisce, attraverso il registro CBAM, un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate dichiarate a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), e verificate a norma dell’articolo 8 per l’anno civile precedente la restituzione.
  5. 31 OTTOBRE: il dichiarante CBAM autorizzato presenta la richiesta di riacquisto dei CERTIFICATI IN ECCEDENZA.
  6. 01 NOVEMBRE: la Commissione cancella i certificati CBAM acquistati nel corso dell’anno anteriore all’anno civile precedente che sono rimasti sul conto di un dichiarante CBAM autorizzato nel registro CBAM. Tali certificati CBAM sono cancellati senza compensazioni.

RAFFORZAMENTO DELLE SANZIONI CBAM E CONFORMITÀ

Il regolamento introduce un regime sanzionatorio allineato a quello del sistema ETS (Emissions Trading System) per chi non rispetta l’obbligo della restituzione dei certificati CBAM con eventuale riduzione della sanzione se l’inadempimento è causato da informazioni inesatte fornite da terzi.

ANCORA PROBLEMI CON IL CBAM?

Possiamo aiutarti!

Il Regolamento UE 2025/2083 del 20 ottobre 2025 dà la possibilità agli operatori stabiliti negli Stati Membri di poter delegare le impellenze delle dichiarazioni CBAM a soggetti terzi.

La UP s.r.l. potrà rappresentarti al meglio per la gestione delle dichiarazioni CBAM con:

  • Consulenza specializzata;
  • Assistenza sui portali CBAM;
  • Deleghe per gli invii delle dichiarazioni CBAM e gestione dei certificati CBAM.