L’A.E.O. è un’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane, previa verifica, che attesta l’affidabilità dell’operatore economico nello svolgimento delle operazioni doganali.
Che cos’è lo status di esportatore autorizzato (A.E.O)?
Questa certificazione viene concessa dall’autorità doganale competente ed è riconosciuta dalle autorità doganali di tutti gli Stati membri, alle sole imprese che si sono distinte per la qualità del loro operato: rispettando la regolamentazione delle operazioni doganali, evitando così gravi violazioni ed osservando elevati standard di sicurezza e di protezione. L’operatore ritenuto affidabile (AEO) può beneficiare di alcuni vantaggi tra cui: un trattamento più favorevole rispetto ad altri operatori economici, priorità sia nei controlli doganali che nello svolgimento degli adempimenti doganali e, soprattutto, una corsia preferenziale nelle richieste di altre agevolazioni a seconda del tipo di autorizzazione concessa.
Dal 1° maggio 2016 l’autorizzazione AEO assume un ruolo centrale nella nuova legislazione doganale non solo come status comunitario essenziale per gli operatori ma anche per i risvolti connessi all’accesso ad altre autorizzazioni o semplificazioni del CDU (Codice Doganale dell’Unione 952/2013).
Quali sono i requisiti di affidabilità?
I criteri per la concessione dell’autorizzazione AEO (art. 39 lett. a-b-c-d-e, del CDU 952/2013)
L’Ufficio delle Dogane, attraverso l’analisi delle banche dati disponibili e mediante verifica presso l’operatore, deve accertarsi della sussistenza dei requisiti di affidabilità. Essi sono:
- Assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente – art. 39 lett. a) CDU;
- Alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione sia delle scritture commerciali sia di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali – art. 39 lett. b) CDU;
- Comprovata solvibilità finanziaria (situazione finanziaria sana, per adempiere ai propri impegni, considerando le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata) – art. 39 lett. c) CDU;
- Rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta (AEO-C), con riferimento al ruolo nella catena logistica, organizzazione societaria interna e tipo di attività – art. 39 lett. d) CDU;
- Adeguati standard di sicurezza (misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento – integrità fisica, controllo accessi logistica e manipolazioni, personale e partner commerciali) (AEO-S) – art. 39 lett. e) CDU.
Tipologie dei Certificati AEO:
Esistono 3 tipologie valide per la Comunità Europea:
- AEO – Semplificazioni doganali (AEO-C) consente al titolare di beneficiare delle semplificazioni previste dalla normativa doganale.
- AEO – Sicurezza (AEO-S) consente al titolare di beneficiare di agevolazioni sotto l’aspetto dei controlli doganali di sicurezza per operazioni in entrata e in uscita di merci dal territorio doganale.
- AEO – Full (AEO-F) autorizzazione combinata AEOC + AEOS, consente di beneficiare sia delle semplificazioni doganali sia delle agevolazioni sui controlli di sicurezza. Autorizzazione combinata di entrambe le certificazioni precedenti (semplificazioni doganali + sicurezza).
In vigore dal 1° gennaio 2008 con i regolamenti (CE) n. 648/2005 e n. 1875/2006.
Questi certificati hanno valenza comunitaria.
Chi e come può ottenere lo status di AEO?
La certificazione AEO può essere riconosciuta agli operatori economici e ai loro operatori commerciali che intervengono nella logistica internazionale: imprese di spedizione, agenti e spedizionieri doganali, produttori, importatori, esportatori, vettori e depositari, stabiliti nel territorio doganale dell’Unione Europea.
Quali sono i vantaggi di essere un AEO?
Diventare un Operatore Economico Autorizzato (AEO) significa avvalersi di numerosi benefici:
- Accesso agevolato alle semplificazioni doganali
- Controlli di sicurezza più veloci e gestibili
- Esonero prestazione garanzia per l’introduzione delle merci nel deposito doganale ed IVA
- Approvazione di un luogo alternativo per il controllo doganale, se più vantaggioso rispetto all’ufficio doganale competente
- Riduzione dei dati da fornire nelle dichiarazioni doganali
- Riduzione dei controlli fisici e dei documenti (art. 24, p.6 RD 2446 del 2015)
- Priorità nella gestione dei controlli doganali
- Solvibilità finanziaria
- Riduzioni dei controlli a posteriori
- Notifica preventiva in caso di controlli doganali inerenti alla sicurezza ed inerenti ad altra normativa doganale
- Esonero dall’obbligo di prestare cauzione (art. 90 TULD e 5 TUA)
- Possibilità di scegliere dove far controllare la merce
Chi non può richiedere l’autorizzazione AEO?
Può acquisire lo status di AEO qualunque operatore economico stabilito nell’Unione e che svolge una attività contemplata dalla normativa doganale.
Ai sensi dell’articolo 5, punto 5 del CDU 952/2013, per “operatore economico” si intende “una persona che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale.” Pertanto, è precluso il rilascio di un’autorizzazione AEO qualora l’attività del richiedente riguardi esclusivamente beni in libera circolazione (e quindi comunitari) o non sia connessa in alcun modo alla normativa doganale.
Possono ottenere l’AEO nuovi soggetti giuridici?
Si, un soggetto giuridico di nuova costituzione può ottenere lo status di AEO se adempie alcuni standard previsti dalla normativa doganale.
Le FAQ ufficiali pubblicate nel sito istituzionale ADM prevedono che i criteri verranno verificati sulla base delle informazioni disponibili; per quel che riguarda il criterio relativo agli standard pratici di competenza si considera soddisfatto se la persona responsabile delle questioni doganali ha, in precedenza, maturato l’esperienza minima richiesta. Se le attività doganali sono esternalizzate il criterio è soddisfatto se la persona responsabile delle questioni doganali ha lo status di AEOC.
Come ottenere l’autorizzazione?
Per diventare un Operatore Economico Autorizzato, è necessario:
- assicurarsi di disporre di un codice EORI dell’autorità doganale del paese dell’UE in cui è stabilita l’impresa;
- presentare un’istanza di autorizzazione AEO – art. 38 del Reg. (UE) 952/2013; dal 1° ottobre 2019 deve essere presentata elettronicamente tramite il portale EU Generic Trader Portal (GTP);
- compilare un questionario di autovalutazione – allegato 1a TAXUD/B2/047/2011- Rev.6 (obbligatorio dal 01/05/2016 a seguito introduzione CDU).
Dove presentare l’istanza?
L’istanza deve essere presentata presso l’Ufficio delle Dogane competente in relazione al luogo in cui l’operatore detiene la contabilità principale relativa alle operazioni doganali svolte e in cui è effettuata almeno parte delle operazioni oggetto dell’AEO.
AEO – condizioni preliminari per l’accettazione dell’istanza
Art. 11 R.D. UE n. 2015/2446 – Richiedente stabilito nel territorio doganale dell’Unione. – Richiedente registrato presso l’autorità doganale (EORI); – Assenza di revoca di un’autorizzazione AEO nei tre anni precedenti l’istanza.
AEO – I tempi dell’istruttoria autorizzativa
Le autorità doganali competenti adottano una decisione e la notificano al richiedente entro 120 giorni dalla data di accettazione dell’istanza. Se necessario, il termine può essere prorogato di 60 giorni di calendario. Gli Uffici Centrali dell’Agenzia delle Dogane provvedono direttamente all’emissione dell’autorizzazione AEO richiesta.
In base ai risultati della verifica il livello di affidabilità attribuito all’operatore può essere di 2 tipi:
– Affidabilità (A) con riduzione dei controlli dal 10% al 50%
– Affidabilità (AA) con riduzione dei controlli dal 51% al 90%